1. In quali casi va chiesta la licenza SIAE per le utilizzazioni su Internet?
    Per legge, l'uso di opere protette dal diritto d'autore deve essere sempre autorizzato in via preventiva dai rispettivi titolari e per essi dalla SIAE.
    Questo vale anche per le utilizzazioni in rete, per quelle attraverso la telefonia mobile e nelle produzioni multimediali. La licenza va chiesta in tutti i casi in cui l'utilizzazione di musica o di altre opere tutelate su Internet avviene, per esempio, in una delle seguenti forme:
    1. siti portali che offrono agli utenti l'accesso guidato alla rete, con l'offerta di canali tematici dedicati alla musica e ad altri repertori tutelati dalla SIAE;
    2. siti che effettuano la diffusione in streaming (webcasting) di brani, video clip, concerti ed altri eventi musicali, dal vivo o in differita;
    3. siti che svolgono attività di promozione, distribuzione e vendita mediante downloading di file musicali, in qualsiasi formato e compressione;
    4. siti che utilizzano sistemi basati sulla piattaforma tecnologica WAP o simili per la trasmissione su reti telematiche e di telefonia mobile e fissa, con l'articolazione in "colonne" autonome dedicate alla musica;
    5. servizi resi all'utenza attraverso la telefonia mobile.  
  2. Chi deve sottoscrivere la licenza SIAE?
    L'accordo si rivolge ai "content provider", ossia ai responsabili editoriali del sito, ed in particolare dell'organizzazione e della creazione dei contenuti, e non ai "service provider".
    Anche se le due qualifiche possono coesistere, le attività prese in considerazione dalla licenza si riferiscono ai casi in cui la musica costituisce l'oggetto "primario" dell'utilizzazione e non all'uso della musica come sottofondo all'interno dei siti web, per cui sono allo studio sistemi autorizzativi separati.  
  3. È sufficiente ottenere una licenza della SIAE per usare la musica legalmente sul mio sito?
    No, la licenza è molto chiara su questo punto.
    Nell'autorizzazione, che viene rilasciata in nome e per conto dei titolari del diritto d'autore, non sono compresi i diritti connessi spettanti ai produttori fonografici ed agli artisti interpreti ed esecutori per l'utilizzazione, rispettivamente, delle loro registrazioni e delle loro prestazioni artistiche (artt.72 e sgg. Legge 633/41). Per poter effettuare qualsiasi processo di duplicazione (compreso quello realizzato per caricare i file sul server) e per l'uso dei supporti registrati, bisogna ottenere l'autorizzazione preventiva delle singole case discografiche.  
  4. La licenza della SIAE autorizza anche la riproduzione grafica degli spartiti e dei testi letterari delle canzoni?
    No. Il sistema di accordi attuale, basato sulle licenze per l'utilizzazione di opere musicali, tiene conto del fatto che, malgrado l'ampiezza del mandato conferito alla SIAE, alcuni diritti vengono amministrati individualmente dall'autore o dall'editore.
    È questo il caso appunto della riproduzione grafica dei testi letterari e degli spartiti, inclusa la loro messa a disposizione per la visualizzazione sul display del PC e l'eventuale downloading, per i quali l'autorizzazione deve essere richiesta direttamente (o tramite la SIAE) agli autori o agli editori musicali. In tal senso viene fatta una esplicita riserva anche all'interno della licenza. Per ottenere la licenza occorre rivolgersi all'Ufficio Multimedialità: e-mail segreteria.multimedia@siae.it tel.06.5990011 fax 06.5990041  
  5. Cosa succede se non chiedo/ottengo l'autorizzazione degli autori o della SIAE?
    Chiunque utilizzi un'opera dell'ingegno, in ogni forma e modo, senza il consenso degli aventi diritto (autori ed editori e per essi la SIAE, ma anche titolari dei diritti connessi), cioè abusivamente, commette un illecito ed è perseguibile secondo la legge.
    Le azioni possono essere sia di tipo civile (sequestro, inibitoria, risarcimento del danno ecc.), che penale.