Le esecuzioni pubbliche
- Se ascolto musica dal mio CD devo pagare i diritti alla SIAE?
No, poiché si tratta di ascolto privato.
- Nella nostra azienda intendiamo installare un centralino telefonica con attesa musicale. Sono dovuti compensi per diritto d'autore?
Sì. È dovuto un compenso forfetario in abbonamento, che varia in base al numero di linee utilizzate.
- Devo corrispondere i diritti alla SIAE se organizzo una manifestazione musicale a scopo benefico?
Sì. Il diritto d'autore è un diritto privato, costituisce il compenso dovuto all'autore da parte di chiunque utilizzi pubblicamente le sue opere.
La SIAE, nella sua qualità di intermediario, non può concedere per le manifestazioni gratuite di non pagare il diritto d'autore; infatti, la beneficenza è un atto di liberalità che non può essere un obbligo a carico degli autori delle opere dell'ingegno. Però, se la manifestazione di beneficenza è organizzata da un soggetto che abitualmente svolge attività di assistenza e volontariato, la legge sul Diritto d'Autore (art.15 bis l.633/41) prevede che agli autori spetti un compenso ridotto quando l'utilizzazione delle loro opere avvenga "nella sede dei centri o degli istituti di assistenza formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purchè le esecuzioni o le rappresentazioni siano destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopi di lucro".