Il Diritto d'Autore e la SIAE
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Cos'è il diritto d'autore?
E' il diritto dell'autore di poter disporre in esclusivo della propria opera.
Il diritto d'autore è il diritto che spetta all'autore di un'opera dell'ingegno di poter disporre della propria opera, sia dal punto di vista economico che morale. Quindi, ogni volta che un'opera dell'ingegno (una composizione musicale, un romanzo, una commedia, un programma radiotelevisivo...) viene utilizzata, l'autore ha il diritto di vedersi riconosciuto un compenso.
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Che cos'è il compenso previsto dal diritto d'autore?
E' un compenso per il lavoro svolto.
Si deve partire dal principio che ogni autore è proprietario dell'opera che crea e quindi vanta su di essa il diritto esclusivo di poterne disporre in ogni forma e modo.
L'autore decide se autorizzare l'utilizzo delle sue opere e le condizioni economiche di sfruttamento: può anche opporsi ad ogni modificazione dell'opera stessa.
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E' un "tassa" ?
Il diritto d'autore non è una "tassa", ma il compenso che spetta all'autore per il suo lavoro.
Scrivere, ad esempio, una canzone (o creare una qualsiasi altra opera dell'ingegno), al di là dell'aspetto artistico o creativo, è a tutti gli effetti un lavoro. E come tale dev'essere remunerato.
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E perché si deve pagare?
Perché ogni lavoro deve ricevere il giusto compenso.
Può essere difficile capire l'importanza di pagare il diritto d'autore a causa della sua natura "immateriale"; infatti non si può vedere o toccare come, invece, capita per una qualsiasi merce. E' difficile riconoscerlo e quindi più facile evaderlo. Il diritto d'autore è la sola fonte di sussistenza degli autori che creano la materia prima di ogni "prodotto culturale", cioè la musica, i testi, le immagini ....Per quanto riguarda la musica, ad esempio, spesso viene dato un ampio risalto solo agli interpreti, senza ricordare che sono i compositori e gli autori di testi i primi artefici di una canzone o di un'opera musicale. Se venisse meno il diritto d'autore, ogni forma di produzione creativa subirebbe un collasso improvviso, con gravi danni per l'identità culturale del Paese.
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Quali diritti ha l'autore?
Ha diritti morali ed economici.
Ogni volta che l'opera viene eseguita, diffusa, riprodotta, in pratica utilizzata nelle forma più diverse, l'autore ha diritto ad esigere un compenso in relazione all'utilizzo del suo lavoro. Oltre ai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, l'autore è titolare dei cosiddetti diritti morali: può sempre rivendicare la paternità dell'opera, può opporsi a qualsiasi modifica, deformazione o mutilazione della stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.
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Cosa fa la SIAE per tutelare il diritto d'autore?
Autorizza l'utilizzazione delle opere. Verifica, riscuote e distribuisce i compensi agli autori e a chi ne ha diritto.
La funzione istituzionale della SIAE consiste nell'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti d'autore dei propri associati (attualmente oltre 60.000 tra autori ed editori). La SIAE concede licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere tutelate; riscuote i relativi compensi e li ripartisce agli aventi diritto (autori, editori, eredi, ecc.). Per l'importanza sociale della sua funzione, la legge ha incluso la SIAE, nonostante amministri interessi privati degli autori ed editori e non riceva alcuna sovvenzione dallo Stato, nel novero degli Enti pubblici economici a base associativa.
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Com'è organizzata la SIAE ?
E' presente su tutto il territorio nazionale.
Oltre agli uffici centrali (Sezioni e Servizi), la SIAE si avvale di una struttura che si articola in 13 Sedi Regionali con funzioni di coordinamento e controllo, 34 Filiali con funzioni di collaborazione con le Sedi e dispone di oltre 600 circoscrizioni mandatarie con funzioni di sportello e controllo distribuiti sull'intero territorio nazionale. La SIAE ha la sede legale e gli uffici della Direzione Generale a Roma in Viale della Letteratura, 30, 00144 ROMA; tel. 06 59901, fax 06059647050/2, e-mail urp@siae.it . Il suo sito è www.siae.it .
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Ma la SIAE tutela solo i musicisti?
No, la SIAE tutela tutti i creatori delle opere dell'ingegno.
Attraverso le cinque Sezioni in cui è strutturata - MUSICA, LIRICA, DOR (Drammatica, Operette e Riviste), OLAF (Opere Letterarie e Arti Figurative) e CINEMA - sono tutelati rispettivamente i diritti dei vari autori.
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Quali sono, in particolare, le opere che vengono tutelate dalla SIAE?
La SIAE tutela tutte le opere dell'ingegno quindi anche le opere letterarie, teatrali, radiotelevisive.
Può sembrare che la SIAE tuteli solo le opere musicali perché queste ultime vengono utilizzate in più modi: concerti, colonne sonore di film, manifestazioni danzanti, ecc. In realtà la SIAE tutela, fra l'altro, le opere letterarie, teatrali, figurative, coreografiche, radiotelevisive, a patto che i relativi autori siano iscritti alla Società.
Per esempio, per la lettura di un romanzo alla radio o per la lettura pubblica di poesie, la SIAE autorizza l'utilizzazione e percepisce i proventi per diritto d'autore, ripartendo poi gli importi tra l'autore e l'editore, coma fa per le opere musicali. Lo stesso vale per una commedia, di cui sono tutelate tutte le utilizzazioni: le rappresentazioni teatrali, la diffusione radiofonica, televisiva, ecc.
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La SIAE quando accetta un'opera in tutela, svolge anche qualche attività per favorirne il collocamento o la diffusione?
La SIAE non è un agente. Non promuove, quindi, le opere che le sono affidate in tutela.
Un equivoco comune è che la SIAE possa favorire l'utilizzazione pubblica delle opere affidate alla sua tutela come se fosse un agente. Tutti i rapporti con la SIAE (iscrizione, mandato, deposito di inedito) non comportano, da parte della Società, il compito di collocamento del lavoro depositato. La tutela di un'opera è, infatti, diversa dalla sua promozione. La SIAE garantisce uguale tutela a tutte le opere che le vengono affidate.
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Per quanti anni le opere godono della protezione, dopo la scomparsa dell'autore, prima di entrare nel repertorio di pubblico dominio?
I diritti d'autore sono protetti per settant'anni dopo la scomparsa dell'autore.
Dal 25 febbraio 1996 è in vigore la legge comunitaria, per la quale i diritti d'autore sono protetti per settant'anni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della morte dell'autore. In caso di più creatori, il termine decorre dalla data di morte dell'ultimo dei coautori; successivamente a tale data, l'opera rientra nel regime di pubblico dominio.

